Sez. 3, Sentenza n. 525 del 17/01/1992 (Rv. 475358 - 01)
Competenza civile - Competenza per territorio - In genere | Competenza territoriale derogabile - Pluralità di convenuti - Eccezione di incompetenza proposta da uno solo di essi - Irrilevanza rispetto agli altri - Litisconsorzio necessario - Eccezione d'incompetenza proposta da un solo litisconsorte - Inefficacia nei confronti di tutti - Fattispecie.
Competenza civile - Competenza per territorio - In genere
In tema di competenza territoriale derogabile, l'eccezione di incompetenza, proposta da uno solo dei convenuti, lascia ferma la competenza del giudice adito rispetto agli altri convenuti che non abbiano proposto la stessa eccezione e, pertanto, deve ritenersi inefficace nei confronti di tutti i convenuti qualora si verta in tema di litisconsorzio passivo necessario. (Nella specie, in tema di risarcimento del danno derivante dalla circolazione di veicoli a motore, l'incompetenza era stata eccepita dal danneggiante mentre la Compagnia di assicurazione - litisconsorte passivo ai sensi dell'art. 23 della legge n. 990 del 1969 - era rimasta contumace).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Legge 24/12/1969 num. 990 art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)