Sez. 3, Ordinanza n. 19802 del 04/10/2004 (Rv. 577499 - 01)
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO | Competenza per territorio - Pluralità di convenuti - Eccezione di incompetenza per territorio sollevata da un solo convenuto - Inefficacia - Presupposti: derogabilità della competenza per territorio e litisconsorzio necessario passivo - Fattispecie.
COMPETENZA CIVILE - INCOMPETENZA - PER TERRITORIO
In tema di competenza territoriale derogabile, e con riguardo al caso di litisconsorzio necessario passivo, l'eccezione sollevata da uno soltanto dei convenuti resta priva di effetti nei confronti di tutti (ed anche dello stesso convenuto che l'ha sollevata) in ragione dell'incontestabilità della competenza "ratione loci" del giudice adito nei confronti del convenuto che non ha proposto l'eccezione, attesa la natura dispositiva di questa, ed in conseguenza del carattere inscindibile della causa.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2900, Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)