Sez. 2, Ordinanza n. 17317 del 05/12/2002 (Rv. 559013 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Presupposto - Obiettivo rapporto di pregiudizialità giuridica - Necessità - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA
La sospensione necessaria del processo ex art. 295 cod. proc. civ., nell'ipotesi di giudizio promosso per il riconoscimento di diritti derivanti da titolo, ricorre quando in un diverso giudizio tra le stesse parti si controverta dell'inesistenza o della nullità assoluta del titolo stesso, poiché al giudicato d'accertamento della nullità - la quale impedisce all'atto di produrre "ab origine" qualunque effetto, sia pure interinale - si potrebbe contrapporre un distinto giudicato, d'accoglimento della pretesa basata su quel medesimo titolo, contrastante con il primo in quanto presupponente un antecedente logico giuridico opposto. (Nella specie la S.C. - confermando l'ordinanza di sospensione impugnata - ha ritenuto che la causa avente ad oggetto la nullità o l'inefficacia di un contratto di compravendita immobiliare fosse pregiudiziale in senso tecnico rispetto alla causa avente ad oggetto la risoluzione di quel medesimo contratto).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)