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Sez. 2, Ordinanza n. 3936 del 18/02/2008 (Rv. 602031 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Necessità di identità di parti nel giudizio sospeso ed in quello pregiudiziale - Partecipazione alla causa sospesa anche di una parte diversa - Sussistenza del rapporto di pregiudizialità - Condizioni e limiti - Fattispecie.
Stato
decisa il 2008-02-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602031-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

In tema di sospensione necessaria del processo ex art. 295 cod. proc. civ., la regola che i due giudizi si svolgano tra le stesse parti, in ragione della influenza che la decisione assunta nel giudizio avente connotazioni di pregiudizialità deve assumere nel giudizio sospeso, trova un correttivo nel solo caso in cui, ferma la necessità della presenza in entrambi i giudizi delle stesse parti, in quello sospeso ve ne sia anche un'altra ed il titolo dedotto come legittimante all'azione sia oggetto del giudizio pregiudiziale. In tal caso, infatti, la prosecuzione dell'altro giudizio potrebbe dare luogo a quel contrasto di giudicati che la norma di cui all'art. 295 cod. proc. civ. intende impedire, atteso che solo la sussistenza di una qualificazione legittimante giustifica la "causa petendi", e che lo stesso titolo è contestato nel procedimento pregiudiziale. (Fattispecie in cui la S.C. ha rigettato il ricorso per regolamento di competenza avverso l'ordinanza di sospensione del giudizio con cui una parte, nell'asserita veste di erede testamentario universale, aveva convenuto un istituto di credito chiedendo la restituzione delle somme, depositate su un libretto di risparmio intestato al defunto, versate ad un terzo e quest'ultimo, chiamato in garanzia dall'istituto di credito, si era costituito chiedendo ed ottenendo la sospensione del giudizio per avere egli chiesto, in altra sede, la nullità o l'annullamento del testamento).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)