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Sez. 1, Sentenza n. 787 del 25/01/2000 (Rv. 533107 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA | Presupposti - Dipendenza della risoluzione di un giudizio dall'altro - Nozione - Giudizio su pretesa creditoria - Pendenza di giudizio sulla nullità del titolo costitutivo del credito - Sospensione - Ammissibilità - Pendenza di giudizio sull'annullabilità del titolo - Sospensione - Esclusione - Fattispecie in tema di credito consortile.
Stato
decisa il 2000-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533107-01

PROCEDIMENTO CIVILE - SOSPENSIONE DEL PROCESSO - NECESSARIA

L'art. 295 cod. proc. civ., nel testo introdotto dalla legge n. 353 del 1990, contempla il potere - dovere di sospendere il processo la cui decisione "dipenda" dall'esito di altra causa e, quindi, trova applicazione soltanto quando la pronuncia da prendersi in detta altra causa abbia portata pregiudiziale in senso stretto, perché idonea a spiegare effetti vincolanti, con l'autorità propria del giudicato sostanziale, in quanto definitiva in tutto od in parte del tema del dibattito del giudizio da sospendere e così idonea a determinare il contenuto della statuizione su di esso. Tale situazione, con riferimento al rapporto fra la controversia con la quale si sia fatto valere un credito e quella nella quale, fra le stesse parti, sia stata messa in discussione la validità del titolo costitutivo del credito medesimo, si può considerare sussistente allorquando di quel titolo si sia denunciata la nullità, cioè siano stati addotti vizi che - ove accertati esistenti - lo priverebbero fin dall'origine di ogni attitudine alla produzione di effetti giuridici, e non invece allorché se ne sia denunciata la mera annullabilità (in applicazione di tali principi, la Suprema Corte, in sede di regolamento di competenza, ha ritenuto che legittimamente fosse stato sospeso un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo avanti al pretore, relativo al pagamento di un credito consortile, nella pendenza di un giudizio avanti al tribunale avente ad oggetto, fra l'altro, l'accertamento della nullità degli atti deliberativi e gestionali allegati dal consorzio a fondamento del credito monitoriamente azionato).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1425, Cod. Civ. art. 1427

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)