Sez. 2, Sentenza n. 2759 del 11/02/2005 (Rv. 579727 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA | Ingiunzione per contributi condominiali - Opposizione - Giudizio di impugnazione della delibera di approvazione della ripartizione delle spese condominiali - Pregiudizialità - Configurabilità - Fondamento.
PROCEDIMENTI SOMMARI - D'INGIUNZIONE - DECRETO - OPPOSIZIONE - COMPETENZA
In tema di sospensione necessaria del processo, sussiste il rapporto obiettivo di pregiudizialità di cui all'art. 295 cod. proc. civ. tra la controversia con la quale si fa valere un credito e quella nella quale, tra le stesse parti, viene messa in discussione la validità del titolo costitutivo del credito medesimo. Siffatta pregiudizialità deve conseguentemente ritenersi sussistente tra il giudizio d'opposizione a decreto ingiuntivo emesso ai sensi dell'art. 63 disp. att. cod. civ. sulla base della deliberazione dell'assemblea condominiale d'approvazione della ripartizione delle spese condominiali e il giudizio d'impugnazione della delibera ex art. 1137 cod. civ., potendo in caso di mancata sospensione di quest'ultimo verificarsi l'anomalia della conclusione con passaggio in giudicato di una statuizione sfavorevole all'opponente in ordine alla sussistenza del credito vantato nei suoi confronti dal condominio, a fronte dell'annullamento - all'esito del relativo giudizio d'impugnazione- della delibera che di tale credito è titolo costitutivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1123, Cod. Civ. art. 1136, Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 63 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)