Sez. U, Sentenza n. 7339 del 09/08/1996 (Rv. 499097 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO | Ricorso per cassazione - Condizioni e limiti - Fattispecie.
GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - DECISIONI DEL CONSIGLIO DI STATO
Il sindacato delle sezioni unite della Corte di Cassazione sulle decisioni del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale è circoscritto al controllo dei limiti esterni della giurisdizione del giudice amministrativo, ovvero all'esistenza dei vizi che attengono all'essenza della funzione giurisdizionale, e non al modo del suo esercizio, cui attengono, invece, gli errori "in judicando" o "in procedendo", i quali, esorbitando dai confini di quell'astratta valutazione di sussistenza degli indici definitori della materia (della cui identificazione si tratta allorché la questione di ripartizione si pone con riferimento ad ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo), investono l'accertamento della fondatezza o meno della domanda, ossia il merito della controversia (nella specie, un insegnante, avendo convenuto in giudizio un Istituto Superiore Pareggiato di Educazione Fisica, ottiene dal Consiglio di Stato il riconoscimento dello stato giuridico ed economico corrispondente a quello dei docenti incaricati stabilizzati delle Università statali, con conseguente condanna dell'I.S.E.F. al pagamento delle relative differenze retributive. La S.C., in applicazione dell'enunciato principio, ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione proposto dall'Istituto, avverso la sentenza del giudice amministrativo, in quanto tendente a far valere vizi della sentenza impugnata attraverso la dimostrazione della peculiarità degli istituti superiori di educazione fisica nell'ambito dell'ordinamento universitario, della natura, degli effetti e dell'invalidità del provvedimento di stabilizzazione, della violazione del principio dell'accesso per concorso ai pubblici impieghi, dell'omesso esame dell'eccezione di cessazione della materia del contendere).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST., Regio Decr. 26/06/1924 num. 1054 art. 48
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)