Sez. U, Sentenza n. 6688 del 14/06/1995 (Rv. 492843 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - IN GENERE | Decisioni del Consiglio di Giustizia amministrativa per la Regione Sicilia - Ricorso per cassazione - Condizioni e limiti.
GIURISDIZIONE CIVILE - PRINCIPI COSTITUZIONALI - RICORSO PER CASSAZIONE CONTRO DECISIONI DEI GIUDICI AMMINISTRATIVI - IN GENERE
Il sindacato delle Sezioni unite della Corte di cassazione sulle decisioni giurisdizionali dei giudici amministrativi è circoscritto ai motivi inerenti alla giurisdizione e, cioè, ai vizi concernenti il mancato rispetto dei limiti esterni delle funzioni giurisdizionali attribuite a quei giudici, con esclusione di ogni controllo su pretesi vizi in "procedendo" o "in iudicando". Pertanto, non è esperibile il ricorso per cassazione avverso la decisione del Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana che abbia accertato il difetto di motivazione della delibera con cui un Comune aveva nominato la Commissione esaminatrice per la copertura di un posto di ingegnere capo del Comune medesimo (nell'ipotesi, in quanto la scelta dei commissari non poteva considerarsi legittima alla stregua dei criteri fissati dalla Corte costituzionale nella sentenza 15 ottobre 1990, n. 453), dato che, con tale decisione, l'indicato organo giudiziario amministrativo è rimasto nell'ambito dei poteri di interpretazione delle norme applicabili, in sede di giudizio di mera legittimità, e degli accertamenti di fatto strumentali a tale interpretazione.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 362 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)