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Sez. 1, Sentenza n. 5529 del 08/09/1983 (Rv. 430468 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - EREDI ACCETTANTI COL BENEFICIO D'INVENTARIO - INSINUAZIONE NELLO STATO DI GRADUAZIONE DEL CREDITO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - ESCLUSIONE - CONTROLLO SULLE OPERAZIONI DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE EX ARTT. 498 E SEGUENTI COD. CIV. ED AZIONE O INTERVENTO PER L'ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DEI CREDITI AMMESSI O DEI PRIVILEGI RICONOSCIUTI - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1983-09-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/430468-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (ANTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - IMPOSTA DI SUCCESSIONE - PAGAMENTO DELL'IMPOSTA - EREDI ACCETTANTI COL BENEFICIO D'INVENTARIO - INSINUAZIONE NELLO STATO DI GRADUAZIONE DEL CREDITO DELL'AMMINISTRAZIONE FINANZIARIA - ESCLUSIONE - CONTROLLO SULLE OPERAZIONI DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE EX ARTT. 498 E SEGUENTI COD. CIV. ED AZIONE O INTERVENTO PER L'ACCERTAMENTO GIUDIZIALE DEI CREDITI AMMESSI O DEI PRIVILEGI RICONOSCIUTI - AMMISSIBILITÀ.*

In tema d'imposta di successione, nel vigore del R.d. 30 dicembre 1923 n. 3270, e per il caso di accettazione con beneficio d'inventario seguito dalla procedura di liquidazione prevista dagli artt. 498 e seguenti cod. civ., l'amministrazione finanziaria, pur non potendo insinuare nello stato di graduazione della procedura medesima il proprio credito, il quale sorge nei confronti dell'erede e non costituisce un debito del de cuius o della massa ereditaria, può, tuttavia, a tutela delle sue ragioni, esercitare il controllo sulle operazioni dell'indicata procedura, nonché agire o intervenire per un accertamento giudiziale sui crediti ammessi e sui privilegi riconosciuti, tenuto conto che la situazione della passività, come comprovata a seguito della definitività dello stato di graduazione, resta opponibile anche ai fini della Determinazione della base imponibile. (Conf 3308/80, mass n 407116; (Conf 2490/71, mass n 353509).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 498, Cod. Civ. art. 499, Regio Decr. 30/12/1923 num. 3270 art. 45 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)