Sez. 3, Sentenza n. 4315 del 16/12/1974 (Rv. 373007 - 01)
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - ANNUALI - OPERATIVITA - LIMITI - PROVA SCRITTA DEL CREDITO - CONDIZIONI.*
PRESCRIZIONE CIVILE - TERMINE - PRESCRIZIONI PRESUNTIVE - ANNUALI - OPERATIVITA - LIMITI - PROVA SCRITTA DEL CREDITO - CONDIZIONI.*
Il principio secondo il quale la prescrizione presuntiva di pagamento e inoperante allorche il rapporto di credito e provato da atto scritto non e applicabile in presenza di uno scritto qualsiasi, ma solo in quanto l'atto scritto valga a documentare un rapporto obbligatorio che, per la sua natura e per la sua portata, non possa essere ricompreso tra quei particolari negozi della vita sociale, di scarsa Rilevanza, a cui l'art 2955 n 5 cod civ intende riferirsi. (V 244'71, mass n 349688; 549'70, mass n 345631; (V 2350'69, mass n 341774).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2955 com. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)