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Sez. 6, Sentenza n. 35675 del 02/10/2025 Cc. (dep. 31/10/2025) Rv. 288724-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Provvedimenti relativi ai permessi di colloquio - Ricorribilità in Cassazione - Ragioni - Fattispecie.
Stato
decisa il 2025-10-02
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/288724-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

I provvedimenti che decidono sulle istanze di colloquio dei detenuti, potendosi risolvere in un inasprimento del grado di afflittività delle misure cautelari, sono ricorribili in Cassazione, ex art. 111, comma settimo, Cost. per violazione di legge. (Fattispecie in cui la Corte ha annullato, in quanto privo di motivazione, il provvedimento di diniego della richiesta di colloqui del ricorrente con la figlia minorenne).

Costituzione art. 111 com. 7, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 11 com. 4 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 14 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 18 bis CORTE COST., DPR 30/06/2000 num. 230 art. 39, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)