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Sez. 4, Sentenza n. 29627 del 21/04/2016 Ud. (dep. 13/07/2016) Rv. 267846 - 01

REATO - SOGGETTO DEL REATO IN GENERE | Successione nella carica di amministratore della società - Reato di cui all'art. 257 del D.Lgs. n. 152 del 2006 - Obbligo di bonifica - Amministratore cessato dalla carica - Responsabilità - Sussistenza - Condizioni.
Stato
decisa il 2016-04-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267846-01

REATO - SOGGETTO DEL REATO IN GENERE

In tema di gestione dei rifiuti, ai fini dell'individuazione del soggetto responsabile per l'omessa bonifica ex art. 257 D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 in caso di successione nelle organizzazioni complesse nella carica di amministratore, può sussistere la responsabilità dell'amministratore cessato dalla carica, eventualmente in concorso con quello subentrante: a) nel caso di fittizietà della nomina di quest'ultimo; b) se abbia fornito un contributo, morale o materiale, alla omissione compiuta dalla persona subentrata ed obbligata; c) nel caso in cui l'omissione si sia realizzata mentre era ancora in carica.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 257, Cod. Civ. art. 2392

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)