Sez. 3, Sentenza n. 3206 del 02/10/2014 Ud. (dep. 23/01/2015) Rv. 262009 - 01
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE | Inquinamento atmosferico - Reato di costruzione di impianto senza autorizzazione - Natura permanente - Sussistenza.
SANITÀ PUBBLICA - IN GENERE
In tema di inquinamento, il reato di realizzazione di impianto in difetto di autorizzazione, di cui all'art. 279 D.Lgs. n. 152 del 2006, avendo natura permanente, non si esaurisce con la condotta di chi lo costruisce, ma è commesso anche dai successivi responsabili che proseguono l'esercizio dell'attività produttiva, atteso che anche su costoro grava l'obbligo di chiedere il rilascio del titolo abilitativo per le emissioni atmosferiche prodotte o di cessare l'attività in assenza dello stesso.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 269, Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 279 CORTE COST., DPR 24/05/1988 num. 203 art. 24 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)