Sez. 1, Sentenza n. 12361 del 14/11/2023 Cc. (dep. 26/03/2024) Rv. 286156-01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Liberazione condizionale - Soggetti sottoposti a programma di protezione a norma della legge n. 82 del 1991 - Deroghe al regime ordinario - Oggetto - Condizioni di ammissibilità - Sussistenza - Presupposti applicativi - Esclusione.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
In tema di liberazione condizionale, la facoltà di riconoscere il beneficio a soggetti sottoposti a programma di protezione a norma della legge 15 marzo 1991, n. 82, anche in deroga alle disposizioni vigenti, riguarda soltanto le limitazioni in tema di condizioni di ammissibilità, ma non si estende ai presupposti relativi all'emenda di tali soggetti e alla finalità di conseguire la loro stabile rieducazione.
Cod. Pen. art. 176 CORTE COST., Legge 15/03/1991 num. 82 art. 1, Decreto Legge 15/01/1991 num. 8 art. 16 novies, Legge 13/02/2001 num. 45 art. 14
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)