Sez. U, Sentenza n. 25 del 24/11/1999 Cc. (dep. 06/12/1999) Rv. 214694 - 01
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI INESISTENTI | Provvedimento emesso da organo giudiziario sfornito del potere di "jus dicere" nella materia riservata agli organi di giurisdizione penale - Inesistenza - Configurabilità - Fattispecie.
NULLITÀ (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTI INESISTENTI
È giuridicamente inesistente il provvedimento giurisdizionale che, quantunque materialmente esistente e ascrivibile a un giudice, sia tuttavia privo del requisito minimo della provenienza da un organo giudiziario investito del potere di decisione in una materia riservata agli organi della giurisdizione penale e, come tale, risulti esorbitante, siccome invasivo dello specifico campo riservato al giudice penale, dai limiti interni e oggettivi che, alla stregua dell'ordinamento positivo, discriminano il ramo civile e quello penale nella distribuzione della "jurisdictio". (Fattispecie relativa a un'ordinanza del tribunale civile, ritenuta viziata da difetto assoluto di giurisdizione, di accoglimento del ricorso di difensore avverso decreto di g.i.p. militare in materia di liquidazione dei compensi professionali a norma della legge n. 217 del 1990).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 1, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 20 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 20 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 178 lett. A, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 178 lett. A CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)