Sez. L, Sentenza n. 115 del 07/01/1984 (Rv. 432373 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - STIPULAZIONE DI CONTRATTI A TERMINE PER INCREMENTI QUANTITATIVI DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE NELLE COSIDDETTE PUNTE STAGIONALI - DISCIPLINA EX ART. 1 LETTERA C) DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - ESTENSIONE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - STIPULAZIONE DI CONTRATTI A TERMINE PER INCREMENTI QUANTITATIVI DELL'ATTIVITÀ AZIENDALE NELLE COSIDDETTE PUNTE STAGIONALI - DISCIPLINA EX ART. 1 LETTERA C) DELLA LEGGE N. 230 DEL 1962 - ESTENSIONE - AMMISSIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
L'art. 1, secondo comma lettera C), della legge 18 aprile 1962 n. 230 (recante disciplina dei contratti di lavoro a tempo determinato) - il quale consente l'apposizione di un termine alla durata del contratto di lavoro "quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti e predeterminati nel tempo aventi carattere straordinario od occasionale" - non può estendersi ai casi in cui, in determinati periodi dell'anno, si verifichi un incremento quantitativo dell'attività aziendale, perché il carattere straordinario di opere o servizi non si identifica con lo straordinario incremento dell'ordinaria, normale attività della azienda e, d'altronde, questo non può neppure definirsi "occasionale" quando è ricorrente (cosiddette punte stagionali). (V 5740/83, mass n 430622; (V 5739/83, mass n 430620; (V 380/83, mass n 425197; (contra 4325/83, mass n 429228; (contra 4324/83, mass n 429224).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)