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Sez. L, Sentenza n. 380 del 17/01/1983 (Rv. 425197 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE -CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - APPOSIZIONE DEL TERMINE NEL CASO DI OPERA O SERVIZIO IMPLICANTI ATTIVITÀ RIENTRANTI IN QUELLA NORMALE DELL'AZIENDA E COMUNQUE RICORRENTI - LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-01-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425197-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE -CONFIGURABILITÀ - CONDIZIONI - APPOSIZIONE DEL TERMINE NEL CASO DI OPERA O SERVIZIO IMPLICANTI ATTIVITÀ RIENTRANTI IN QUELLA NORMALE DELL'AZIENDA E COMUNQUE RICORRENTI - LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE.*

Ai sensi dell'art. 1 lettera C) della legge 18 aprile 1962 n. 230 - che prevede la possibilità del contratto di lavoro a termine quando l'assunzione abbia luogo per l'esecuzione di un'opera o di un servizio definiti o predeterminati nel tempo, aventi carattere straordinario od occasionale - deve escludersi la legittimità dell'apposizione del termine allorché l'opera o il servizio predetti implichino attività rientranti in quella normale dell'azienda. Pertanto, il requisito della straordinarietà od occasionalità non può ravvisarsi in relazione ad eventi che, pur realizzando incrementi più o meno imponenti di detta attività, sono periodicamente ricorrenti e perciò, in quanto previsti e prevedibili, normali essi stessi, come può anche argomentarsi dal disposto dell'art. 1 primo comma del d.l. 3 dicembre 1977 n. 876 (convertito con modificazioni nella legge 3 febbraio 1978 n. 876) che consente l'assunzione a termine in ipotesi siffatte (le cosiddette punte di vendita o di incremento stagionale nei settori del commercio e del turismo) in quanto le presuppone escluse dalla citata legge n. 230 del 1962, le cui previsioni, attesa la loro eccezionalità, vanno interpretate restrittivamente. (V 3916/80, mass n 407802; (V 3898/78, mass n 393497; (Conf 4319/81, mass n 415002).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Decreto Legge 03/12/1977 num. 876 art. 1 CORTE COST., Legge 03/02/1978 num. 18 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)