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Sez. U, Sentenza n. 563 del 14/01/2009 (Rv. 606049 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - ATTRIBUZIONE AI GIUDICI ORDINARI | Impianti pubblicitari abusivamente installati su terreno demaniale - Art. 23, comma 13 "quater", codice della strada - Provvedimento di rimozione degli impianti pubblicitari abusivi - Natura - Sanzione amministrativa accessoria - Giurisdizione - Giudice ordinario - Configurabilità - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606049-01

GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - ATTRIBUZIONE AI GIUDICI ORDINARI

Il provvedimento con il quale l'Autorità amministrativa proprietaria della strada, ai sensi dell'art. 23, comma 13 "quater", codice della strada, ordina la rimozione di insegne pubblicitarie abusivamente installate su suolo demaniale, costituisce un accessorio della sanzione amministrativa pecuniaria prevista dal comma 11 del medesimo articolo 23, sanzione applicabile anche per l'installazione di impianti pubblicitari su strade demaniali, pur in mancanza di un'espressa previsione da ascrivere ad un mero difetto di coordinamento fra i vari commi dovuto al fatto che il comma 13 "quater" è stato successivamente aggiunto con la conseguenza che l'atto medesimo è impugnabile dinanzi al giudice ordinario secondo il procedimento previsto dagli artt. 22 e 23 legge n. 689 del 1981.

Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 23 com. 11, Cod. Strada art. 23 com. 13 n. 4, Cod. Strada art. 211, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)