Sez. U, Sentenza n. 27334 del 18/11/2008 (Rv. 605543 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - ATTRIBUZIONE AI GIUDICI ORDINARI | Impianti pubblicitari abusivamente installati su terreno demaniale - Art. 23, comma 13 "quater", codice della strada - Ordinanza ingiunzione per il recupero delle spese di rimozione - Natura - Sanzione amministrativa accessoria - Giurisdizione - Giudice ordinario - Configurabilità - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE IN GENERALE - ATTRIBUZIONE AI GIUDICI ORDINARI
L' ordinanza ingiunzione con la quale il prefetto, ai sensi dell'art. 23, comma 13 "quater", codice della strada, ordina il pagamento delle spese sostenute per la rimozione in danno di insegne pubblicitarie abusivamente installate su suolo demaniale, costituisce un accessorio della sanzione amministrativa prevista dal comma 11 del medesimo articolo 23, sanzione applicabile anche all'ipotesi in esame, pur in mancanza di un'espressa previsione, da ascrivere ad un mero difetto di coordinamento fra i vari commi dovuto al fatto che il comma 13 "quater" è stato successivamente aggiunto, con la conseguenza che l'ordinanza ingiunzione medesima è impugnabile dinanzi al giudice ordinario secondo il procedimento previsto dagli artt. 22 e 23 legge n. 689 del 1981.
Riferimenti normativi: Cod. Strada art. 23 com. 11, Cod. Strada art. 23 com. 13 n. 4, Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)