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Sez. 2, Sentenza n. 8210 del 07/04/2006 (Rv. 589311 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE | Ammissibilità - Limiti - Principio di prova scritta - Provenienza - Dalla parte che chiede la prova o da un terzo - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-04-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/589311-01

CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE

Il documento che può costituire principio di prova per iscritto (art 2724, n. 1 cod. civ.), sì da consentire l'ammissione della prova testimoniale per accertare, tra le parti, la simulazione assoluta (art 1417 cod. civ.) di un contratto con forma scritta ad "substantiam" , deve provenire dalla controparte, e non dalla parte che chiede la prova, nè da un terzo. (Nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva escluso la rilevanza, quale principio di prova, di un bonifico bancario successivo al contratto simulato, relativo ad un'operazione compiuta dalla parte deducente e da un terzo, la banca, e non proveniente dalla controparte, indicata quale beneficiaria del pagamento).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2724

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)