Sez. 3, Sentenza n. 3869 del 26/02/2004 (Rv. 570573 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE | Ammissibilità - Limiti - Principio di prova scritta - Provenienza - Dalla controparte - Dalla parte che chiede la prova o da un terzo - Esclusione - Nesso logico tra lo scritto e il fatto allegato - Sufficienza - Valutazione da parte del giudice di merito - Incensurabilità in cassazione - Limiti.
CONTRATTI IN GENERE - SIMULAZIONE - PROVA - TESTIMONIALE
Il documento che può costituire principio di prova per iscritto (art 2724, n. 1 cod. civ.), sì da consentire l'ammissione della prova testimoniale per accertare, tra le parti, la simulazione assoluta (art 1417 cod. civ.) di un contratto con forma scritta ad "substantiam" (art 1350 cod. civ.), deve provenire dalla controparte e non dalla parte che chiede la prova, né da un terzo e non è necessario un preciso riferimento al fatto controverso, ma l'esistenza di un nesso logico tra lo scritto e il fatto stesso, da cui scaturisca la verosimiglianza del secondo. L'accertamento, circa la sussistenza e l'idoneità di un principio di prova scritta a rendere verosimile il fatto allegato, costituisce un apprezzamento di merito insindacabile in sede di legittimità, se congruamente e logicamente motivato.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1350, Cod. Civ. art. 1417, Cod. Civ. art. 2724
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)