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Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 17577 del 04/07/2018 (Rv. 649689 - 01)

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Liquidazione giudiziale delle spese processuali - Liquidazioni giudiziali successive al d.m. n. 140 del 2012 - Limiti - Prestazioni effettuate in un grado di giudizio concluso con sentenza - Operatività dei nuovi parametri - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2018-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/649689-01

SPESE GIUDIZIALI CIVILI - "IUS SUPERVENIENS" - LIQUIDAZIONE - IN GENERE

I nuovi parametri di liquidazione delle spese processuali, in base ai quali vanno commisurati i compensi forensi ai sensi dell'art. 41 del d.m. n. 140 del 2012 in luogo delle abrogate tariffe professionali, si applicano in tutti i casi in cui la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del citato decreto purché, a tale data, l'attività difensiva non sia ancora completata; invece, essi non operano, quando la liquidazione venga effettuata dopo l'esaurimento dell'attività difensiva, come nel caso della liquidazione delle spese relative ad un grado o fase precedente da parte del giudice della impugnazione o del rinvio. (Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza del giudice di merito che aveva ritenuto che l'attività difensiva si esaurisse al momento della precisazione delle conclusioni, rilevando al contrario che il difensore può ben compiere, anche successivamente a tale momento processuale, alcuni atti difensivi, come la dichiarazione di avveramento di un evento interruttivo, il ritiro del fascicolo, l'estrazione di copie).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 91 com. 1, DM Grazia e Giustizia 20/07/2012 art. 41, Decreto Legge 24/01/2012 num. 1 art. 9 com. 2 CORTE COST., Legge 24/03/2012 num. 27 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)