diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 1 del 04/01/1974 (Rv. 367479 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - DI COSA CERTA E DETERMINATA - OBBLIGAZIONE DI UN RAPPORTO SUL RISULTATO DI PROVE SPERIMENTALI - ESCLUSIONE - TEMPO DELL'ADEMPIMENTO - ESTREMI - LOCUS SOLUTIONIS - DOMICILIO DEL CREDITORE.*
Stato
decisa il 1974-01-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/367479-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - ADEMPIMENTO - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - DI COSA CERTA E DETERMINATA - OBBLIGAZIONE DI UN RAPPORTO SUL RISULTATO DI PROVE SPERIMENTALI - ESCLUSIONE - TEMPO DELL'ADEMPIMENTO - ESTREMI - LOCUS SOLUTIONIS - DOMICILIO DEL CREDITORE.*

L'obbligazione avente per oggetto la redazione di un rapporto circa il risultato di prove sperimentali da eseguirsi da un contraente nello interesse dell'altro non configura un'obbligazione di consegnare una cosa certa e determinata (da adempiersi, ex art 1182, comma secondo, cod civ, nel luogo in cui la cosa si trovava quando l'obbligazione e sorta), sia perche la predisposizione del rapporto non puo confondersi con il documento (come res) che lo contiene, sia perche la norma citata presuppone la preesistenza della cosa rispetto al sorgere dell'obbligazione. In applicazione del principio generale dettato dall'art 1334 cod civ per gli Atti unilaterali, l'atto di adempimento di tale obbligazione, avendo per contenuto date informazioni e per scopo quello di procurarne la conoscenza ad un determinato destinatario, puo dirsi eseguito soltanto allorche sia pervenuto a conoscenza della persona alla quale e destinato o sia stato reso conoscibile a costei in quanto giunto al suo indirizzo. Conseguentemente, ove ne la convenzione ne gli Usi normativi determinino il luogo nel quale l'obbligazione in questione deve essere adempiuta, soccorre, ai fini della Determinazione del locus solutionis, il criterio sussidiario, posto dal primo comma dell'art 1182 cod civ, del luogo desumibile dalla natura della prestazione ed, in concreto, identificabile nel domicilio del creditore.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)