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Sez. U, Sentenza n. 84 del 03/04/2000 (Rv. 535235 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA | Obbligo di trasmissione di ordini di acquisto - Luogo dell'adempimento - Domicilio del destinatario - Obbligo assunto da società tedesca nei confronti di società italiana - Azione di risoluzione per inadempimento - Convenzione di Bruxelles - Applicazione - Giurisdizione italiana - Sussistenza.
Stato
decisa il 2000-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535235-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA

Con riguardo all'obbligo, assunto nell'ambito di un contratto di distribuzione merci, di trasmissione degli ordini di acquisto, il luogo dell'adempimento è quello in cui gli ordini devono essere portati a conoscenza dell'altro contraente; pertanto, ove l'obbligo sia stato assunto da una società tedesca in favore di una società italiana, ai sensi dell'art. 5 n.1 della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968, sussiste la competenza giurisdizionale del giudice italiano a conoscere della controversia avente ad oggetto la risoluzione del contratto per inadempimento del suddetto obbligo.

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Cod. Civ. art. 1182, Cod. Civ. art. 1334 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)