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Sez. U, Sentenza n. 4119 del 17/06/1988 (Rv. 459208 - 01)

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - OBBLIGO CONTRATTUALE DI ELABORARE DATI - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - INDIVIDUAZIONE - ASSUNZIONE DELL'OBBLIGO DA PARTE DI SOCIETÀ STRANIERA NEI CONFRONTI DI SOCIETÀ ITALIANA - TRASMISSIONE DEI DATI IN ITALIA CON MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO.*
Stato
decisa il 1988-06-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/459208-01

GIURISDIZIONE CIVILE - STRANIERO (GIURISDIZIONE SULLO) - OBBLIGAZIONI SORTE O DA ESEGUIRSI IN ITALIA - OBBLIGO CONTRATTUALE DI ELABORARE DATI - LUOGO DELL'ADEMPIMENTO - INDIVIDUAZIONE - ASSUNZIONE DELL'OBBLIGO DA PARTE DI SOCIETÀ STRANIERA NEI CONFRONTI DI SOCIETÀ ITALIANA - TRASMISSIONE DEI DATI IN ITALIA CON MEZZI DI TELECOMUNICAZIONE - CONTROVERSIE RELATIVE - GIURISDIZIONE DEL GIUDICE ITALIANO.*

Con riguardo all'Obbligo contrattuale di elaborare e comunicare dati (nella specie, proiezioni di risultati elettorali sulla base di scrutini parziali), il luogo dell'adempimento è quello in cui i dati medesimi devono essere portati a conoscenza dell'altro contraente. Pertanto, ove il suddetto impegno venga assunto da una società straniera in favore di una società italiana, e si riferisca a dati da trasmettere in Italia con mezzi di telecomunicazione, la controversia diretta a far valere l'impegno stesso, ovvero a denunciare la sua inosservanza e chiedere il risarcimento dei danni, nella disciplina sulla Competenza giurisdizionale di cui alla convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 (ratificata con legge 21 giugno 1971 n. 804), può essere promossa davanti al giudice italiano, in applicazione del criterio di collegamento posto dallo art. 5 n. 1 di tale convenzione. (V 1/74, mass n 367479).*

Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 27/09/1968 num. 5, Legge 21/06/1971 num. 804

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)