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Sez. L, Sentenza n. 11765 del 20/11/1998 (Rv. 520912 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE | Di dirigente di azienda industriale - Disciplina contrattuale - Giustificazione del licenziamento - Presupposti - Incidenza della specialità del rapporto - Conseguenze - Equiparabilità alla nozione legale di giustificato motivo - Esclusione.
Stato
decisa il 1998-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520912-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - IN GENERE

Con riguardo alla sussistenza di un'idonea giustificazione a base del licenziamento con preavviso di un dirigente industriale, al fine dell'insorgenza dell'obbligo per il datore di lavoro di corrispondere l'indennità supplementare, occorre tener presente il particolare modo di configurarsi del rapporto di lavoro dirigenziale e la esclusione legale e contrattuale della qualificabilità, nel suo ambito, di un licenziamento come disciplinare; sicché deve ritenersi coerente l'interpretazione del giudice di merito delle norme contrattuali in materia cui consegua l'affermazione che non sono equiparabili la nozione legale di giustificato motivo (art. 3 legge n. 604 del 1966) e la nozione contrattuale di giustificatezza del licenziamento del dirigente, e che in base a quest'ultima può rilevare qualsiasi motivo, purché giustificato, ossia costituente base di una decisione coerente e sorretta da motivi apprezzabili sul piano del diritto, i quali non richiedono l'analitica verifica di specifiche condizioni, ma una globale valutazione che escluda l'arbitrarietà del licenziamento del dirigente.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2095 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)