Sez. U, Ordinanza n. 12901 del 24/05/2013 (Rv. 626611 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE | Contratti tra ente pubblico e società private per la realizzazione e gestione di termovalorizzatori finalizzati a risolvere l'emergenza rifiuti - Natura privatistica - Configurabilità - Controversie per responsabilità da inadempimento con le società contraenti - Giurisdizione del giudice ordinario - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - IN GENERE
L'ente pubblico, che stipuli con società private contratti per la realizzazione e gestione di termovalorizzatori finalizzati a risolvere l'emergenza rifiuti, assume la medesima posizione di un soggetto privato, ponendo in essere atti disciplinati dal codice civile e dalle relative leggi speciali, sia sotto il profilo oggettivo che soggettivo, in coerenza ed analogia con i principi comunitari afferenti la costituzione di società da parte delle pubbliche amministrazioni, che non ammettono poteri speciali da parte dell'azionista pubblico, sicché, una volta sorti gli impegni negoziali da essi derivanti, le conseguenti controversie per responsabilità da inadempimento con le società contraenti, riguardando essenzialmente rapporti tra parti paritetiche, e non potendo più spendere o esercitare la P.A. alcun potere di supremazia o di imperio, nemmeno in sede di autotutela, sono devolute alla giurisdizione del giudice ordinario.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1453, Legge 07/08/1990 num. 241 art. 11, Legge 21/07/2000 num. 205 art. 7 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/03/1998 num. 80 art. 33 CORTE COST., Decreto Legisl. 12/04/2006 num. 163 art. 244, Decreto Legisl. 02/07/2010 num. 104 art. 133 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)