Sez. 4, Sentenza n. 34177 del 19/07/2012 Ud. (dep. 06/09/2012) Rv. 253530 - 01
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE | Fattispecie - Pena illegalmente determinata in motivazione - Ricorso alla procedura di cui all'art. 130 cod. proc. pen. - Esclusione.
ATTI E PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE - CORREZIONE DI ERRORI MATERIALI - IN GENERE
Non è esperibile il ricorso alla procedura di correzione di errori materiali, ex art. 130 cod. proc. pen. qualora, all'esito del giudizio di secondo grado, l'imputato sia condannato, con statuizione affermata in dispositivo, per uno solo dei reati ascrittigli mentre in sede di motivazione sulla quantificazione della pena si applichi la continuazione tra il reato per cui è stato assolto, considerato più grave, e quello per cui è stato condannato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 130
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)