Sez. 1, Sentenza n. 2738 del 21/04/1983 (Rv. 427643 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITÀ ALLE CAUSE DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE, AGLI ATTI ESECUTIVI - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - COMPUTO - SOSPENSIONE DURANTE IL PERIODO FERIALE - APPLICABILITÀ ALLE CAUSE DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE, AGLI ATTI ESECUTIVI - ESCLUSIONE.*
L'inoperatività della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale per le "cause di opposizione alla esecuzione" di cui all'art. 92 dell'ordinamento giudiziario approvato con R.d. 30 gennaio 1941 n. 12, in base al riferimento a tale norma contenuto nell'art. 3 della legge 7 ottobre 1969 n. 742, va affermata anche con riguardo alle opposizioni agli Atti esecutivi, atteso che queste, distinte dalle opposizioni all'esecuzione nella disciplina dell'attuale codice di procedura civile, erano invece incluse nella nozione di opposizione all'esecuzione adottata dal precedente codice, in vigore all'epoca dell'emanazione di detto ordinamento. (Conf 167/81, mass n 410569; (Conf 5130/79, mass n 401764).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)