Sez. 3, Sentenza n. 1680 del 07/04/1989 (Rv. 462435 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONI - SOSPENSIONE DEI TERMINI NEL PERIODO FERIALE - CAUSE DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE ED AGLI ATTI ESECUTIVI - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE - TERMINI PROCESSUALI - SOSPENSIONI - SOSPENSIONE DEI TERMINI NEL PERIODO FERIALE - CAUSE DI OPPOSIZIONE ALL'ESECUZIONE ED AGLI ATTI ESECUTIVI - ESCLUSIONE.*
Nell'espressione cause civili relative ai procedimenti di opposizione all'esecuzione - per le quali, ai sensi dell'art. 92 dell'ordinamento giudiziario richiamato dall'art. 3 della legge n. 742 del 1969, non si applica la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale - sono ricomprese sia quelle di opposizione all'esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ., che quelle di opposizione agli Atti esecutivi, ex art. 617 dello stesso codice. (Conf 4841/86, mass n 447539; (Conf 2738/83, mass n 427643; (Conf 167/81, mass n 410569).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 615 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 617 CORTE COST., Regio Decr. 30/01/1941 num. 12 art. 92, Legge 07/10/1969 num. 742 art. 1 CORTE COST., Legge 07/10/1969 num. 742 art. 3 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)