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Sez. 3 - , Sentenza n. 15233 del 23/01/2020 Ud. (dep. 15/05/2020) Rv. 278786 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 - Declaratoria di incostituzionalità della pena - Sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019 - Successiva pronuncia della corte d’appello - Obbligo di riduzione della pena – Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2020-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/278786-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di stupefacenti, la Corte d'appello che, in un momento successivo alla declaratoria di incostituzionalità di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 40 del 2019, si pronunci su una pena irrogata in primo grado per il reato di cui all'art. 73, comma 1, d.P.R. n. 309 del 1990 sulla base della cornice edittale precedente alla sentenza, non è tenuto a diminuire automaticamente detta pena, potendo anche confermarne la misura alla luce dei parametri di cui all'art. 133 cod. pen. rivalutati in relazione ai nuovi e più favorevoli limiti edittali. (Fattispecie in cui dalla motivazione della decisione di appello risultava la considerazione del regime della pena sopravvenuto alla sentenza di primo grado).

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 com. 1 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)