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Sez. 2, Sentenza n. 29431 del 08/05/2018 Ud. (dep. 27/06/2018) Rv. 273809 - 01

STUPEFACENTI - IN GENERE | Droghe c.d. leggere - Corte cost., sent. n. 32 del 2014 - Determinazione della pena per traffico di droghe leggere - Criterio proporzionalistico matematico - Esclusione.
Stato
decisa il 2018-05-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/273809-01

STUPEFACENTI - IN GENERE

In tema di stupefacenti, il giudice d'appello o quello di rinvio, nel caso debba decidere in relazione ad una sentenza pronunziata in materia di traffico di droghe leggere prima della sentenza n. 32 del 2014 della Corte Costituzionale, nel rideterminare la pena a seguito della reviviscenza dei parametri edittali della legge Iervolino-Vassalli, ha il solo obbligo di rimodularla nell'ambito della nuova cornice edittale secondo gli ordinari criteri previsti dall'art. 133 cod. pen. e non è tenuto a seguire un criterio proporzionale di tipo aritmetico correlato alla pena calcolata prima della declaratoria di incostituzionalità.

Riferimenti normativi: DPR 09/10/1990 num. 306 art. 73, Decreto Legge 30/12/2005 num. 272 CORTE COST. PENDENTE, Decreto Legge 20/03/2014 num. 36, Legge 21/02/2006 num. 49 CORTE COST. PENDENTE, Legge 16/05/2014 num. 79, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 597 com. 3, Cod. Pen. art. 2 CORTE COST., Cod. Pen. art. 133 CORTE COST., Costituzione art. 136

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)