Sez. L, Sentenza n. 2336 del 15/02/2003 (Rv. 560533 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE | Sottrazione di merce di modesto valore - Assenza di precedenti disciplinari - Mansioni non fiduciarie in senso stretto - Esclusione da parte del giudice di merito dei presupposti per la sanzione del licenziamento - Logicità della motivazione - Conformità ai principi di cui all'art. 2106 cod. civ. e alla normativa sui licenziamenti - Configurabilità - Fattispecie.
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ESTINZIONE DEL RAPPORTO - LICENZIAMENTO INDIVIDUALE - DISCIPLINARE
La valutazione del giudice di merito, che escluda la sussistenza dei presupposti per una legittima irrogazione di sanzione disciplinare estintiva del rapporto di lavoro nel caso di sottrazione di merce di modesto valore (nella specie, alcune confezioni di lamette da barba) da parte di dipendente immune da precedenti rilievi e addetto a mansioni non fiduciarie in senso stretto (nella specie, compiti generici di addetto al magazzino di un supermercato), è conforme a criteri di logicità e rappresenta un'applicazione del principio di proporzionalità tra infrazioni disciplinari e sanzioni posto dall'art. 2106 cod. civ. e dei principi in materia di presupposti dei licenziamenti per giusta causa e giustificato motivo.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2106 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2119, Legge 15/07/1966 num. 604 art. 1 CORTE COST., Legge 15/07/1966 num. 604 art. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)