Sez. 6, Sentenza n. 17704 del 18/04/2014 Cc. (dep. 23/04/2014) Rv. 259345 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE | Reati commessi in tutto o in parte nel territorio italiano - Motivo di rifiuto previsto dall'art. 18, comma primo, lett. p), della L. n. 69 del 2005 - Sussistenza - Condizioni.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE - IN GENERE
In tema di mandato di arresto europeo, il motivo di rifiuto della consegna previsto dall'art. 18, comma primo, lett. p), L. 22 aprile 2005, n. 69, sussiste quando anche solo una parte della condotta obiettivamente apprezzabile, pur se priva dei requisiti di idoneità e inequivocità richiesti per il tentativo, si sia verificata in territorio italiano, a condizione che tale circostanza risulti con certezza, non potendosi ritenere sufficiente la mera ipotesi che il reato sia stato commesso in tutto o in parte in Italia.
Riferimenti normativi: Legge 22/04/2005 num. 69 art. 16, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 com. 1 lett. P CORTE COST. PENDENTE, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 22 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)