Sez. 6, Sentenza n. 45914 del 12/11/2013 Cc. (dep. 14/11/2013) Rv. 257469 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Madato di arresto europeo - Reati commessi in tutto o in parte nel territorio italiano - Motivo di rifiuto previsto dall'art. 18, comma primo, lett. p), della L. n. 69 del 2005 - Sussistenza - Condizioni - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo, il motivo di rifiuto della consegna previsto dall'art. 18, comma primo, lett. p), L. 22 aprile 2005, n. 69, sussiste quando anche solo una parte della condotta si sia verificata in territorio italiano, purchè tale circostanza risulti con certezza, non potendosi ritenere sufficiente la mera ipotesi che il reato sia stato commesso in tutto o in parte in Italia mentre non è necessario che gli elementi acquisiti consentano l'immediato e contestuale esercizio dell'azione penale in Italia per gli stessi fatti per i quali procede il giudice estero. (In applicazione del principio, la Corte ha respinto la richiesta di consegna relativamente ad un tentato omicidio avvenuto in Belgio ai danni di cittadino straniero, ma ideato in Italia).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 6, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 com. 1 lett. P CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)