Sez. F, Sentenza n. 35856 del 29/08/2013 Cc. (dep. 02/09/2013) Rv. 256720 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE | Mandato di arresto europeo - Consegna per l'estero - Reati commessi in tutto o in parte nel territorio italiano - Motivo di rifiuto previsto dall'art. 18, comma primo, lett. p), L. n. 69 del 2005 - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE
In tema di mandato di arresto europeo, il motivo di rifiuto della consegna previsto dall'art. 18, comma primo, lett. p), L. 22 aprile 2005, n. 69, sussiste solo qualora si accerti, sulla base di circostanze fattuali incontrovertibili, che la consumazione dei reati oggetto del m.a.e. è avvenuta in tutto o in parte nel territorio italiano, e che gli elementi acquisiti consentono l'immediato e contestuale esercizio dell'azione penale per gli stessi fatti per i quali procede il giudice estero. (Fattispecie relativa ad una truffa commessa mediante operazioni su carte di credito falsificate, realizzate avvalendosi di un dispositivo noleggiato in una banca spagnola e di un conto corrente aperto nella medesima banca, in cui la S.C. ha escluso il predetto motivo di rifiuto, non essendovi prova certa del fatto che almeno una parte dell'attività delittuosa fosse stata realizzata in Italia).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 6, Legge 22/04/2005 num. 69 art. 18 com. 1 lett. P CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)