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Sez. 1, Sentenza n. 1602 del 24/01/2007 (Rv. 594303 - 01)

AGRICOLTURA - IN GENERE | Contributi erogati dall'A.I.M.A. a privati produttori con risorse della CEE - Esistenza di crediti dall'A.I.M.A. verso detti produttori - Sospensione dei pagamenti in forza di "fermo amministrativo" ex art.2 d.P.R. 24 dicembre 1974 n. 727 - Legittimità - Presupposti.
Stato
decisa il 2007-01-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/594303-01

AGRICOLTURA - IN GENERE

In tema di provvidenze finanziarie erogate dall'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.), in conformità dei regolamenti della Comunità europea e con anticipazioni della medesima, la sospensione dei pagamenti, in forza di fermo amministrativo, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 24 dicembre 1974, n. 727, è consentita solo per tutelare il recupero di versamenti indebitamente effettuati per tali provvidenze, in deroga quindi all'art. 69, ultimo comma, del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, nella parte in cui autorizza quel fermo per qualunque credito di un'amministrazione, ma non esige, quale ulteriore requisito, che il diritto al suddetto recupero sia stato definitivamente accertato e resta di conseguenza adottabile anche in previsione di una compensazione eventuale e futura, considerato che il citato art. 2 non introduce un'espressa limitazione in tal senso al menzionato art. 69 e che, inoltre, siffatta limitazione sarebbe incompatibile con la funzione cautelare della misura di autotutela, di cui la Corte costituzionale (sent. n.67 del 1972) ha, peraltro, ricordato la particolare funzione di "strumento necessario alla protezione del pubblico interesse connesso alle esigenze finanziarie dello Stato" preordinato ad assicurare la regolarità contabile e la realizzazione delle relative entrate, quali vengono definite nell'art. 219 del r.d. 827 del 1924. Pertanto, l'istituto del fermo può essere utilizzato dalla amministrazione anche a difesa di un proprio credito che non sia né liquido né esigibile, ma unicamente assistito dal "fumus boni iuris" in relazione alla pendenza di un qualsiasi procedimento dal cui esito deriverà il suo accertamento.

Riferimenti normativi: Legge 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST., Legge 24/12/1974 num. 727 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)