Sez. U, Sentenza n. 3611 del 16/06/1984 (Rv. 435610 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI - CONTRIBUTI EROGATI DALL'A.I.M.A. A PRIVATI PRODUTTORI CON RISORSE DELLA C.E.E. - ESISTENZA DI CREDITI DELL'A.I.M.A. VERSO DETTI PRIVATI STESSI - ADOZIONE A TUTELA DI DETTI CREDITI DEL "FERMO AMMINISTRATIVO" DEL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI - LEGITTIMITÀ - PRESUPPOSTI - MANCANZA - AFFIEVOLIMENTO DEL DIRITTO SOGGETTIVO DEL PRIVATO CREDITORE - INSUSSISTENZA - DISAPPLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO ADOTTATO DA PARTE DELL'A.G.O. - AMMISSIBILITÀ.*
GIURISDIZIONE CIVILE - POTERI ED OBBLIGHI DEL GIUDICE ORDINARIO - NEI CONFRONTI DELLA P.A. - DISAPPLICAZIONE DI ATTI AMMINISTRATIVI - CONTRIBUTI EROGATI DALL'A.I.M.A. A PRIVATI PRODUTTORI CON RISORSE DELLA C.E.E. - ESISTENZA DI CREDITI DELL'A.I.M.A. VERSO DETTI PRIVATI STESSI - ADOZIONE A TUTELA DI DETTI CREDITI DEL "FERMO AMMINISTRATIVO" DEL PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI DOVUTI - LEGITTIMITÀ - PRESUPPOSTI - MANCANZA - AFFIEVOLIMENTO DEL DIRITTO SOGGETTIVO DEL PRIVATO CREDITORE - INSUSSISTENZA - DISAPPLICAZIONE DEL PROVVEDIMENTO ADOTTATO DA PARTE DELL'A.G.O. - AMMISSIBILITÀ.*
Il potere di un'amministrazione dello stato, ai sensi dell'art. 69 sesto comma del R.d. 18 novembre 1923 n. 2440 (legge sulla contabilità generale dello stato), di disporre il "fermo amministrativo" del pagamento di somme dovute al privato, a salvaguardia dell'eventuale compensazione con un credito, anche se non liquido ed esigibile, che la stessa od altra amministrazione pretenda nei confronti di detto privato, trova limitazioni con riguardo all'erogazione di contributi da parte dell'a.I.M.a. Con risorse della CEE nell'ambito della politica agricola comune (nella specie, contributi in favore dei produttori di mangimi ottenuti con l'impiego di latte in polvere), atteso che, a norma dell'art. 2 del d.P.R. 24 dicembre 1974 n. 727, l'indicato fermo amministrativo può essere adottato solo a tutela di crediti dell'a.I.M.a. Medesima, nonché con esclusivo riferimento ai crediti che siano certi, liquidi ed esigibili, e che derivino dall'effettuazione di pagamenti indebiti. Pertanto, qualora l'a.I.M.a. Disponga detto fermo all'infuori dei citati presupposti, il relativo provvedimento è inidoneo ad affievolire la posizione di diritto soggettivo del privato creditore dei contributi, restando suscettibile di disapplicazione da parte del giudice ordinario, davanti al quale il diritto stesso sia fatto valere.*
Riferimenti normativi: Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST., Legge Straniera min. CEE 15/05/1972 num. 990, DPR 24/12/1974 num. 727 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)