Sez. 1, Sentenza n. 711 del 13/01/2011 (Rv. 616642 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE | Contributi erogati dall'A.G.E.A. (subentrata all'AIMA) - Sospensione dei pagamenti in forza di fermo amministrativo ex art. 2 d.P.R. n. 727 del 1974 - Legittimità - Presupposti - Scopo del fermo - Conseguenze - Credito del fallito nei confronti dell'Amministrazione statale - Azione della curatela dinanzi al giudice ordinario - Compensazione con debito del fallito nei confronti della predetta Amministrazione - Ammissibilità - Fermo amministrativo di tale debito - Inefficacia - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE
In tema di provvidenze finanziarie erogate dall'AGEA (subentrata all'A.I.M.A.), la sospensione dei pagamenti, in forza di fermo amministrativo, ai sensi dell'art. 2 del d.P.R. 24 dicembre 1974, n. 727, è consentita solo per tutelare il recupero di versamenti indebitamente effettuati per tali provvidenze, in deroga quindi all'art. 69, ultimo comma, del r.d. 18 novembre 1923, n. 2440, nella parte in cui autorizza quel fermo per qualunque credito di un'amministrazione ma non esige, quale ulteriore requisito, che il diritto al suddetto recupero sia stato definitivamente accertato. Avendo il provvedimento di fermo amministrativo lo scopo di legittimare la sospensione del pagamento di un debito dell'amministrazione dello stato, nella prospettiva di un'eventuale compensazione di esso con un credito dalla stessa vantato nei confronti del suo creditore, ne consegue che tale provvedimento non impedisce al giudice ordinario il pieno esercizio della propria giurisdizione sulla domanda del creditore dell'amministrazione; in particolare, nell'ipotesi di reciproci crediti e debiti tra un imprenditore fallito e l'amministrazione statale, il giudice ordinario, adito dalla curatela, può decidere sull'eventuale compensazione eccepita dalla P.A., ai sensi dell'art. 56 legge fall., senza essere condizionato da un provvedimento di fermo amministrativo del debito dello Stato, ex art. 69 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, che, come gli altri provvedimenti cautelari, non può essere emesso in pendenza del fallimento e, se emesso, è inefficace.
Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 51, Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., DPR 24/12/1974 num. 727 art. 2, Regio Decr. 18/11/1923 num. 2440 art. 69 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)