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Sez. 5, Sentenza n. 19337 del 22/09/2011 (Rv. 619083 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - COPIA DEL RICORSO - TRASMISSIONE ALL'UFFICIO DELLA COPIA DEL RICORSO | Carattere impugnatorio del giudizio tributario - Conseguenze - Oggetto del giudizio - Limitato ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa tributaria - Configurabilità - Possibilità di rilevare vizi diversi ed ulteriori - Esclusione - Ampliamento dell'oggetto del giudizio - Motivi aggiunti - Ammissibilità in primo grado - Limiti.
Stato
decisa il 2011-09-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619083-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PRESENTAZIONE DEL RICORSO - COPIA DEL RICORSO - TRASMISSIONE ALL'UFFICIO DELLA COPIA DEL RICORSO

Nel processo tributario, caratterizzato dall'introduzione della domanda nella forma della impugnazione dell'atto tributario per vizi formali o sostanziali, l'indagine sul rapporto sostanziale non può che essere limitata ai motivi di contestazione dei presupposti di fatto e di diritto della pretesa dell'Amministrazione che il contribuente deve specificamente dedurre nel ricorso introduttivo di primo grado, con la conseguenza che, ove il contribuente deduca specifici vizi di invalidità dell'atto impugnato, il giudice deve attenersi all'esame di essi e non può, "ex officio", annullare il provvedimento impositivo per vizi diversi da quelli dedotti, anche se risultanti dagli stessi elementi acquisiti al giudizio, in quanto tali ulteriori profili di illegittimità debbono ritenersi estranei al "thema controversum", come definito dalle scelte del ricorrente. L'oggetto del giudizio, come circoscritto dai motivi di ricorso, può essere modificato solo nei limiti consentiti dalla disciplina processuale e, cioè, con la presentazione di motivi aggiunti, consentita però, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, nel solo caso di "deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione".

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)