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Sez. 5, Sentenza n. 345 del 11/01/2006 (Rv. 587712 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Ufficio finanziario legittimato a stare in giudizio e parte pubblica nello stesso senza la rappresentanza dell'Avvocatura erariale - Sentenza - Destinatario della notifica - Ufficio finanziario - Luogo della notifica - Ufficio finanziario - Disposizioni dell'art. 11 del r.d. n. 1611 del 1933 - Interpretazione - Espressione di un principio generale - Fondamento - Deroga posta dall'art. 21 della legge n. 133 del 1999 - Esaurimento - Fattispecie relativa a sentenza della Commissione tributaria centrale.
Stato
decisa il 2006-01-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/587712-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE

Nel processo tributario, allorquando l'ufficio finanziario sia legittimato a stare in giudizio come parte (nella specie, l'ufficio del registro davanti alla Commissione tributaria centrale, in quanto legittimato - avendo emesso o rifiutato di emettere l'atto controverso - ad impugnare la decisione di secondo grado nel vigore del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, applicabile a quel giudizio per effetto della "prorogatio" disposta dall'art. 75, comma 1, del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546), la notificazione della sentenza non va effettuata presso il competente ufficio dell'Avvocatura dello Stato - salvo che questa abbia rappresentato la parte pubblica nel giudizio -, alla stregua dell'art. 11, secondo comma, del r.d. 30 ottobre 1933, n. 1611, bensì direttamente all'ufficio finanziario che ha emesso l'atto impugnato o non ha emesso l'atto richiesto. Ciò in quanto siffatta interpretazione dell'art. 11, primo e secondo comma, del detto r.d. del 1933, conforme alla consolidata giurisprudenza di legittimità - interpretazione alla quale aveva posto termine, in materia tributaria ed a partire dal 18 maggio 1999, per effetto della sentenza della Corte costituzionale n. 525 del 2000, l'art. 21, comma 1, della legge 13 maggio 1999, n. 133, interpretando autenticamente l'art. 38 del d.lgs. n. 546 del 1992 -, corrisponde all'affermazione di un principio di carattere generale, applicabile a tutte le ipotesi non specificamente e positivamente escluse, in virtù del quale gli uffici dell'amministrazione pubblica legittimati ad agire direttamente in giudizio, con o senza l'assistenza dell'Avvocatura, sono destinatari della notifica della sentenza che conclude il giudizio - idonea, in ogni caso, a far scattare il termine "breve" per l'impugnazione -, eseguita nella propria sede, o in quella dell'avvocatura distrettuale se da questa sono stati rappresentati in giudizio. La sussistenza del principio generale in parola si desume sia dal fatto che esso è stato costantemente applicato non solo al contenzioso tributario, ma anche a quello sorgente dall'opposizione a provvedimenti irrogativi di sanzioni amministrative, così da creare legittimo affidamento e certezza delle corrispondenti situazioni giuridiche, sia dal fatto che la norma di interpretazione autentica richiamata lo ha scalfito per un periodo di tempo limitato - dal 18 maggio 1999 al 1° gennaio 2001 -, essendo stata poi tacitamente abrogata dalla nuova normativa sulle agenzie fiscali dettata dal d. lgs. 30 luglio 1999, n. 300. Quella norma interpretativa, peraltro, introducendo una deroga al detto principio generalmente acquisito, non può essere estesa oltre i limiti della disposizione autenticamente interpretata, rendendosi quindi applicabile, come espressamente previsto, alle "sentenze pronunciate dalle commissioni tributarie regionali e dalle commissioni tributarie di secondo grado delle Province autonome di Trento e Bolzano" e non anche alle decisioni emesse, come nella specie, dalla Commissione tributaria centrale (nel caso in esame, tale decisione era stata notificata il 3 febbraio 2000, e quindi nel richiamato periodo compreso fra il 18 maggio 1999 ed il 1° gennaio 2001).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 636 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 75 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/07/1999 num. 300 CORTE COST., Regio Decr. 30/10/1933 num. 1611 art. 11 CORTE COST., Legge 13/05/1999 num. 133 art. 21 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)