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Sez. 2, Sentenza n. 7282 del 10/07/1999 (Rv. 528494 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI | Termine concesso ex art. 331 Cod. proc. civ. - Perentorietà - Inosservanza del termine - Inammissibilità dell'impugnazione.
Stato
decisa il 1999-07-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/528494-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO IN CAUSE INSCINDIBILI

Il termine assegnato ex art. 331 cod. proc. civ. per l'integrazione del contraddittorio in sede di impugnazione ha carattere perentorio e, pertanto, il suo inutile decorso, senza che alcuna delle parti abbia provveduto all'integrazione, importa l'inammissibilità del gravame ai sensi del secondo comma dello stesso articolo, restando escluso che il termine possa essere prorogato o sostituito dal giudice anche sull'accordo delle parti.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 331

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)