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Sez. 3, Sentenza n. 2461 del 20/04/1982 (Rv. 420317 - 01)

FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - DECADENZA DEL CREDITORE - RINUNCIA PREVENTIVA DA PARTE DEL FIDEJUSSORE - AMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1982-04-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/420317-01

FIDEJUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - DECADENZA DEL CREDITORE - RINUNCIA PREVENTIVA DA PARTE DEL FIDEJUSSORE - AMMISSIBILITÀ.*

La decadenza del creditore dall'obbligazione fidejussoria per mancata proposizione delle azioni contro il debitore principale entro sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione principale, prevista dall'art. 1957 cod. civ., può formare oggetto di rinunzia preventiva da parte del fidejussore. (V 2034/74, mass n 370313; (V 2831/72, mass n 360530; (V 2387/66, mass n 324627).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)