Sez. 3, Sentenza n. 2387 del 23/09/1966 (Rv. 324627 - 01)
OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSIONE - SCADENZA DELLA OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - DECADENZA DEL CREDITORE EX ART 1957 COD CIV - RINUNCIA PREVENTIVA DEL FIDEIUSSORE - FORMA IMPLICITA.*
OBBLIGAZIONI IN GENERE - FIDEIUSSIONE - SCADENZA DELLA OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - DECADENZA DEL CREDITORE EX ART 1957 COD CIV - RINUNCIA PREVENTIVA DEL FIDEIUSSORE - FORMA IMPLICITA.*
Il fideiussore puo rinunziare preventivamente ad avvalersi della scadenza prevista nell'art.1957 cod. civ. a carico del creditore che non abbia proposto le sue istanze nel termine di sei mesi contro il debitore. La rinunzia puo anche essere implicita, giacche il requisito della certezza di una volonta di rinunzia non richiede che questa sia necessariamente espressa con formula tipica ne, tanto meno con l'uso della specifica parola rinunzia, bensi che essa si manifesti in modo inequivocabile, in Forma diretta o anche indiretta, ossia con pattuizioni che, per il loro contenuto e per la loro ragione d'essere e di produrre effetti, necessariamente la postulino o la determinino. (Conf.693-63' 343-63' 3217-60' 1650-50).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)