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Sez. 3, Sentenza n. 2831 del 03/10/1972 (Rv. 360530 - 01)

FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - RINUNCIA PREVENTIVA ESPRESSA O TACITA DEL FIDEIUSSORE - AMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1972-10-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360530-01

FIDEIUSSIONE (GARANZIA PERSONALE) (CONTRATTO DI) - LIMITI - SCADENZA DELL'OBBLIGAZIONE PRINCIPALE - RINUNCIA PREVENTIVA ESPRESSA O TACITA DEL FIDEIUSSORE - AMMISSIBILITA.*

Il fideiussore puo rinunziare preventivamente ad avvalersi della facolta prevista nell'art 1957 cod civ a carico del creditore che non abbia proposto le sue istanze contro il debitore nel termine di sei mesi dalla scadenza dell'obbligazione. Siffatta rinunzia puo essere manifestata non soltanto non eccependo la decadenza, ma anche mediante un comportamento incompatibile con la volonta di valersi di questa, come, in'ipotesi che, stragiudizialmente, il fideiussore riconosca il credito e chieda dilazione. (V 2387'66, mass n 324627; 1840'63; 393'63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1957 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)