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Corte costituzionale

Corte cost., Ordinanza n. 307 del 1985

Decisione
decisa il 1985-11-19, depositata il 1985-11-22
ECLI
ECLI:IT:COST:1985:307
Massime
1

Massime (1)

Massima n. 11211

  • Imposta sul reddito delle persone fisiche (i.r.pe.f.)
  • Esenzione per le pensioni di guerra
  • Mancata estensione alle pensioni privilegiate ordinarie
  • Questione già dichiarata infondata
  • Manifesta infondatezza.
  • dpr 29 settembre 1973, n. 601
  • cst art. 3
Leggi la massima
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, nella parte in cui non estende alle pensioni privilegiate ordinarie l'esenzione dell'IRPEF, riconosciuta per le pensioni di guerra, in quanto identica questione è stata già ritenuta non fondata. - S. 151/1981 e O. nn. 199/1981 e 184/1982.

Norme impugnate

  • d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601

Parametri

Epigrafe

ha pronunciato la seguente nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) promossi con ordinanze emesse dalla Commissione tributaria di primo grado di Siracusa il 6 aprile 1981 e dalla Commissione tributaria di secondo grado di Forlì il 12 gennaio 1984 (n. 3 ord.), il 26 gennaio 1984 (n. 8 ord.), il 10 febbraio 1984 (n. 4 ord.), il 1 marzo 1984, il 12 aprile 1984 (n. 2 ord.), rispettivamente iscritte ai nn. 87, da 1028 a 1043 del registro ordinanze 1984 e ai nn. 8 e 9 del registro ordinanze 1985 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 183 del 1984 e ai nn. 42 bis, 47 bis, 137 bis e 119 bis del 1985. Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri; udito nella camera di consiglio del 9 ottobre 1985 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.
punto 1
Ritenuto che con le ordinanze in epigrafe è stata sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie), nella parte in cui non estende alle pensioni privilegiate ordinarie l'esenzione dall'IRPEF riconosciuta per le pensioni di guerra.
punto 2
Considerato che i giudizi vanno riuniti in quanto concernenti la medesima questione; che identico incidente è stato ritenuto non fondato dalla sentenza n. 151 del 1981 (confermata dalle successive ordinanze n. 199 del 1981 e n. 184 del 1982), non essendosi ravvisata identità ed omogeneità tra le situazioni poste a confronto; che nelle ordinanze di rimessione non vengono addotti argomenti nuovi.
punto 3
Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi avanti alla Corte costituzionale.

Dispositivo

per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE riuniti i giudizi, dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 34 d.P.R. 29 settembre 1973 n. 601, in riferimento all'art. 3 Cost., sollevata con le ordinanze in epigrafe. Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 novembre 1985. F.to: LIVIO PALADIN - ORONZO REALE - ALBERTO MALAGUGINI - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI - GIUSEPPE FERRARI- FRANCESCO SAJA - GIOVANNI CONSO - ETTORE GALLO - ALDO CORASANITI - GIUSEPPE BORZELLINO - FRANCESCO GRECO - RENATO DELL'ANDRO. GIOVANNI VITALE - Cancelliere

Fonte: Corte costituzionale, dati aperti, CC BY-SA 3.0. Le massime provengono dagli stessi dati aperti, con la stessa licenza. Fonti e licenze