Sez. L, Sentenza n. 5184 del 28/07/1983 (Rv. 430046 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE N. 1369 DEL 1960 - ASSUNZIONE DI UN LAVORATORE DA PARTE DI UN'IMPRESA APPALTATRICE DI MANO D'OPERA E SUA MESSA A DISPOSIZIONE DI ALTRA IMPRESA MEDIANTE CONTRATTO D'APPALTO - NULLITÀ DELL'INTERO RAPPORTO A TRE - RAPPORTO TRA IL LAVORATORE E L'IMPRESA BENEFICIARIA DELLE SUE PRESTAZIONI - VALIDITÀ.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - ASSUNZIONE - COLLOCAMENTO AL LAVORO - MEDIAZIONE (DIVIETO) - REGIME ANTERIORE ALLA LEGGE N. 1369 DEL 1960 - ASSUNZIONE DI UN LAVORATORE DA PARTE DI UN'IMPRESA APPALTATRICE DI MANO D'OPERA E SUA MESSA A DISPOSIZIONE DI ALTRA IMPRESA MEDIANTE CONTRATTO D'APPALTO - NULLITÀ DELL'INTERO RAPPORTO A TRE - RAPPORTO TRA IL LAVORATORE E L'IMPRESA BENEFICIARIA DELLE SUE PRESTAZIONI - VALIDITÀ.*
Ove, anteriormente all'entrata in vigore della legge n. 1369 del 1960, e quindi anche sotto il vigore della legge 29 aprile 1949 n. 264, che faceva Obbligo ai datori di lavoro di assumere i lavoratori tramite i competenti uffici di collocamento, un lavoratore sia stato assunto da un'impresa appaltatrice di mano d'opera e sia stato posto a disposizione di altra impresa con un contratto di appalto, le parti attuano un negozio indiretto, mercè utilizzazione di un negozio tipico (appalto) per il perseguimento di uno scopo ulteriore vietato dall'ordinamento giuridico e cioè l'appalto di mano d'opera, considerato negozio in frode alla legge e come tale soggetto alla disciplina della nullità per illeceità della causa; il collegamento funzionale tra i due negozi (quello fra il lavoratore e l'intermediario e quello fra quest'ultimo e l'impresa beneficiaria delle prestazioni lavorative) estende l'effetto di nullità all'intero rapporto tra i tre distinti soggetti e nei suoi distinti momenti, restando valido ed efficace solo il rapporto che nella realtà concreta si è attuato tra il lavoratore e l'ente che ha beneficiato delle sue prestazioni in modo esclusivo e continuativo. (V 228/83, mass n 425053; (Conf 3104/80, mass n 406885; (Conf 6538/79, mass n 403297).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1343, Cod. Civ. art. 1344, Legge 29/04/1949 num. 264 art. 11 CORTE COST., Legge 23/10/1960 num. 1369 art. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)