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Sez. U, Sentenza n. 3730 del 26/03/1992 (Rv. 476450 - 01)

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Riscatto | Azione di riscatto promossa dall'affittuario nei confronti del terzo acquirente - Carattere pregiudiziale rispetto all'azione di rilascio del fondo promossa dal terzo acquirente per fatti successivi al sorgere del diritto di riscatto o per il pagamento di canoni maturati successivamente - Azione del contratto agrario promossa dal proprietario alienante prima della vendita e per inadempimenti pregressi - Carattere pregiudiziale rispetto all'azione di riscatto promossa dall'affittuario.
Stato
decisa il 1992-03-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/476450-01

Contratti agrari - Diritto di prelazione e di riscatto - Riscatto

La controversia promossa dall'affittuario di fondo rustico, per far valere il diritto di riscatto, è rivolta all'accertamento della sostituzione dell'affittuario medesimo nella posizione del terzo acquirente a partire dalla data della stipulazione della compravendita fra il concedente e detto terzo, e, pertanto, ha carattere pregiudiziale, agli effetti dell'art. 295 cod. proc. civ., rispetto alla causa che lo stesso terzo acquirente instauri per il rilascio del bene, sulla base di fatti successivi al sorgere del diritto di riscatto, ovvero per il pagamento di canoni parimenti maturati in epoca successiva. (Enunciando il principio di cui sopra, le Sezioni Unite della Suprema Corte hanno precisato che, rispetto ad azione di risoluzione del contratto agrario introdotta dal proprietario alienante prima della vendita e basata su inadempimenti pregressi, la relativa causa assume natura pregiudiziale, in considerazione dell'efficacia retroattiva della pronuncia di risoluzione, con il conseguenziale venir meno dei presupposti del diritto di riscatto).

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 295 CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/05/1965 num. 590 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)