Sez. 1, Sentenza n. 126 del 15/01/1973 (Rv. 361882 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA - SILENZIO - VALORE - CONSENSO TACITO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA - SILENZIO - VALORE - CONSENSO TACITO - CONFIGURABILITA - CONDIZIONI - FATTISPECIE.*
Il silenzio, in se considerato, non puo, di regola, valere come consenso, attesa la sua naturale equivocita. Esso, tuttavia, puo avere valore di manifestazione tacita di volonta, ed acquistare efficacia giuridica, quando peculiari circostanze e situazioni, oggettive e soggettive, siano tali da renderlo significativo, come sintomo rivelatore dell'intenzione delle parti. (nella specie si discuteva se il silenzio di un agente ad una lettera della societa preponente che comunicava la riduzione della percentuale della provvigione pattuita, potesse valere come consenso, tenuto conto che l'agente aveva continuato a svolgere la sua attivita). (V 190/71, mass n 349587).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1748, Cod. Civ. art. 1326
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)