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Sez. 2, Sentenza n. 190 del 26/01/1971 (Rv. 349587 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO INDIVIDUALE - IN GENERE - SILENZIO DEL DATORE DI LAVORO IN ORDINE ALLA RETRIBUZIONE PERCEPITA DAL DIPENDENTE AMMINISTRATORE DI AZIENDA AGRARIA - EFFETTI - VALUTAZIONE - CRITERI.*
Stato
decisa il 1971-01-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/349587-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO INDIVIDUALE - IN GENERE - SILENZIO DEL DATORE DI LAVORO IN ORDINE ALLA RETRIBUZIONE PERCEPITA DAL DIPENDENTE AMMINISTRATORE DI AZIENDA AGRARIA - EFFETTI - VALUTAZIONE - CRITERI.*

Il silenzio, quale fatto negativo, puo assumere Rilevanza in particolari circostanze, qual'e quella in cui la parte abbia l'Onere o il dovere, per legge, per consuetudine o per contratto, di formulare una dichiarazione. Il silenzio del datore di lavoro in relazione allo stipendio effettivamente percepito dal dipendente (amministratore di azienda agraria) ed alla presentazione dei rendiconti, potendo valere sia come eventuale prestazione di un tacito consenso nell'ambito del momento perfezionativo del contratto, sia come comportamento potenzialmente univoco atto a far ritenere la corrispondenza dello stipendio realmente percepito alla misura convenuta, deve formare oggetto di particolare valutazione da parte del giudice di merito, in correlazione con le altre risultanze probatorie.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1326, Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)